IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista  la  legge  349/86,  art.  2, comma 14, circa la competenze del
Ministero dell'ambiente e del Ministero della sanita' in merito  alla
determinazione   dei   limiti   massimi   di   accettabilita'   delle
concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione agli inquinanti;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 30  del
28  marzo  1988  in  merito  agli standard di qualita' dell'aria e il
decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88 in merito ai valori
limite ed i valori guida per gli  inquinanti  dell'aria  in  ambiente
esterno ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione;
Visto  il  proprio decreto del 20 maggio 1991 in merito allo sviluppo
dei  sistemi   di   conoscenza   dello   stato   e   della   dinamica
dell'inquinamento atmosferico;
Visto  il  proprio  decreto del 6 maggio 1992 recante disposizioni in
merito  alla  istituzione  del  Sistema  nazionale  di  controllo  ed
assicurazione  di  qualita'  dei  dati  di  inquinamento atmosferico,
articolato ai livelli nazionale, regionale e locale;
Visto il proprio decreto del 15 aprile 1994 recante  disposizioni  in
merito  alla  necessita'  di  sviluppare  sistemi  di  rilevamento di
inquinanti non oggetto di precedente normativa ma ritenuti importanti
ai fini dell'impatto sanitario e ambientale;
Visto il parere della Commissione tecnico scientifica per  i  sistemi
di  rilevamento  dei  dati  della  qualita'  dell'aria  ex art. 6 del
decreto ministeriale del 20 maggio 1991 "Criteri per la raccolta  dei
dati"  e le proposte avanzate dal Consiglio nazionale delle ricerche,
dall'Istituto superiore di sanita', dall'Istituto  superiore  per  la
prevenzione  e la sicurezza nel lavoro in merito ai sistemi di misura
e  valutazione  di  benzene,  idrocarburi  policiclici  aromatici,  e
frazione respirabile delle particelle sospese;
Considerata  la  opportunita' di adeguare i sistemi e le procedure di
rilevamento  dei  dati   di   qualita'   dell'aria   all'orientamento
consolidato in ambito comunitario;
Considerata la opportunita' di aggiornare i valori di attenzione e di
allarme di anidride solforosa e delle particelle sospese totali, e di
apportare  alcune  modifiche al testo del decreto ministeriale del 15
aprile 1994;
Considerata la necessita' di dare attuazione ai decreti citati  e  di
avviare  la  realizzazione  di  campagne  a  carattere  conoscitivo e
sperimentale al fine di avere un quadro dei livelli  di  inquinamento
riscontrabili  nelle  aree  urbane italiane, sia su base annua che su
base giornaliera, mediante misure confrontabili  per  metodologia  di
misura;
Considerata  la  necessita'  di  acquisire  il maggior numero di dati
sulle concentrazioni  della  frazione  respirabile  delle  particelle
sospese (PM10), del benzene e degli idrocarburi policiclici aromatici
al  fine di conoscere le caratteristiche delle distribuzioni spaziali
e temporali di tali sostanze nonche' le caratteristiche dei  fenomeni
di  rilascio  e  di  diffusione,  soprattutto  nelle aree urbane, con
l'obiettivo  di  definire le strategie di prevenzione per questi tipi
di inquinamento;
Considerata la necessita' di definire i metodi di  riferimento  ed  i
criteri di equivalenza omogenei sul territorio nazionale;
Considerata  la opportunita' di avviare le campagne di misura per gli
inquinamenti non oggetto di precedente normativa nelle aree a maggior
rischio di inquinamento anche al fine di verificare la applicabilita'
sul campo dei metodi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Misura delle concentrazioni di ossidi di zolfo e di particelle
La tabella 1 dell'allegato I del decreto ministeriale del  15  aprile
1994 e' modificata come nell'allegato I del presente decreto.