IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 349/86, art. 2, comma 14, circa la competenze del Ministero dell'ambiente e del Ministero della sanita' in merito alla determinazione dei limiti massimi di accettabilita' delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione agli inquinanti; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 30 del 28 marzo 1988 in merito agli standard di qualita' dell'aria e il decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88 in merito ai valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell'aria in ambiente esterno ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione; Visto il proprio decreto del 20 maggio 1991 in merito allo sviluppo dei sistemi di conoscenza dello stato e della dinamica dell'inquinamento atmosferico; Visto il proprio decreto del 6 maggio 1992 recante disposizioni in merito alla istituzione del Sistema nazionale di controllo ed assicurazione di qualita' dei dati di inquinamento atmosferico, articolato ai livelli nazionale, regionale e locale; Visto il proprio decreto del 15 aprile 1994 recante disposizioni in merito alla necessita' di sviluppare sistemi di rilevamento di inquinanti non oggetto di precedente normativa ma ritenuti importanti ai fini dell'impatto sanitario e ambientale; Visto il parere della Commissione tecnico scientifica per i sistemi di rilevamento dei dati della qualita' dell'aria ex art. 6 del decreto ministeriale del 20 maggio 1991 "Criteri per la raccolta dei dati" e le proposte avanzate dal Consiglio nazionale delle ricerche, dall'Istituto superiore di sanita', dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro in merito ai sistemi di misura e valutazione di benzene, idrocarburi policiclici aromatici, e frazione respirabile delle particelle sospese; Considerata la opportunita' di adeguare i sistemi e le procedure di rilevamento dei dati di qualita' dell'aria all'orientamento consolidato in ambito comunitario; Considerata la opportunita' di aggiornare i valori di attenzione e di allarme di anidride solforosa e delle particelle sospese totali, e di apportare alcune modifiche al testo del decreto ministeriale del 15 aprile 1994; Considerata la necessita' di dare attuazione ai decreti citati e di avviare la realizzazione di campagne a carattere conoscitivo e sperimentale al fine di avere un quadro dei livelli di inquinamento riscontrabili nelle aree urbane italiane, sia su base annua che su base giornaliera, mediante misure confrontabili per metodologia di misura; Considerata la necessita' di acquisire il maggior numero di dati sulle concentrazioni della frazione respirabile delle particelle sospese (PM10), del benzene e degli idrocarburi policiclici aromatici al fine di conoscere le caratteristiche delle distribuzioni spaziali e temporali di tali sostanze nonche' le caratteristiche dei fenomeni di rilascio e di diffusione, soprattutto nelle aree urbane, con l'obiettivo di definire le strategie di prevenzione per questi tipi di inquinamento; Considerata la necessita' di definire i metodi di riferimento ed i criteri di equivalenza omogenei sul territorio nazionale; Considerata la opportunita' di avviare le campagne di misura per gli inquinamenti non oggetto di precedente normativa nelle aree a maggior rischio di inquinamento anche al fine di verificare la applicabilita' sul campo dei metodi; Decreta: Art. 1. Misura delle concentrazioni di ossidi di zolfo e di particelle La tabella 1 dell'allegato I del decreto ministeriale del 15 aprile 1994 e' modificata come nell'allegato I del presente decreto.